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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

REPERTORIO N. 79457       RACCOLTA N. 26600

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno Duemilacinque, il giorno Ventiquattro del mese di Gennaio alle ore Diciassette e trenta, in Brindisi alla Via Cesare Battisti n. 11, Innanzi a me, Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, senza l’assistenza dei testimoni, per aver le parti di e col mio consenso rinunziato,

e personalmente comparso:

il Signor MONTINARO Lanfranco, nato in San Pietro Vernotico il 3 agosto 1961 ed ivi residente alla Via Puglie n.  10, in attesa di occupazione, C. F.: MNT LFR 61M03 I119B.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire quale Presidente dell’Associazione “DOPO DI NOI – O.N.L.U.S.” (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con sede in San Pietro Vernotico alla Via Torchiarolo s.n. , C.F. : 91042090745, costituita con atto ai miei rogiti del 30 Aprile 2004 Rep. N. 77137  Racc. n. 25471, registrato in Brindisi il 17 Maggio 2004 al n. 1590 e mi dichiara che è qui riunita l’assemblea di detta Associazione regolarmente convocata e che sono presenti in persona gli Associati:

  • DE LUCA Lorenzo;
  • MORCIANO Maria Cristina;
  • ANTONUCCI Lorenzo;
  • PANDOLFI Maria;
  • GRANDE Cosimo;
  • MAIORANO Ines;
  • VALENTE Cincia;
  • LIA Vincenzo;
  • SCHILARDI Giuliana;

ed è presente per delega l’Associato:

  • VERDURA Giovanni;
  • è assente l’Associato:
  • PENTASSUGLIA Cosima;

e pertanto essendo in seconda convocazione, perché in prima convocazione l’assemblea è andata deserta, l’assemblea può considerarsi regolarmente costituita e perciò idonea a deliberare sull’ordine del giorno proposto:

  • Adozione statuto sociale secondo la normativa O.N.L.U.S.;
  • varie ed eventuali.-

Assume la presidenza dell’Assemblea, il medesimo Signor MANTINARO Lanfranco, il quale richiede a me Notaio di fungere da Segretario. Al che aderendo, io Notaio, faccio constatare quanto segue:

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità,

D E L I B E R A

  • è adottato il nuovo Statuto Sociale secondo la normativa O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.-

Il comparente mi consegna lo statuto redatto secondo la nuova formulazione che, omessane la lettura per dispensa avutane dal medesimo comparente, viene dallo stesso sottoscritto, per essere allegato al presente Atto sotto la lettera “A”.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, l’assemblea viene sciolta alle ore Diciotto.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale ho dato lettura, al comparente il quale, a mia interpellanza, lo approva e lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo qui in calce, con me Notaio, come per legge. Dattiloscritto da persona di mia fiducia il presente Atto consta di un foglio di cui scritte due pagine per intero e sin qui della presente.

ALLEGATO       “A”___          

All’atto N. 26600 di racc.

S T A T U T O

“DOPO DI NOI – O.N.L.U.S.”

(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 1

L’Associazione con sede in San Pietro Vernotico (BR), via Torchiarolo n.s.

retta dai principi di solidarietà, senza alcun scopo di lucro, apartitica, ed  ha per oggetto la tutela, l’integrazione sociale, la promozione, la creazione e la gestione dei servizi a favore delle persone disabili, ai sensi della legge quadro nr. 104 del 05 Febbraio 1992, della legge nr. 328 del 08 Novembre 2000, della legge regionale nr. 17 del 25 Agosto 2003, del D. Lgs.  nr. 460 del 1997 e successive.

Art. 2

– SCOPI -

Scopi dell’Associazione sono:

  1. Sostenere i diritti di coloro che non hanno i mezzi per esprimere la propria libertà ed indipendenza;
  2. Stimolare gli enti pubblici e privati ad attuare tutte le leggi in materia di handicap, nonché a creare e gestire strutture per migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati;
  3. Il recupero sociale, l’educazione e l’integrazione dei portatori di handicap, tramite l’ideazione e la promozione di attività formative, culturali, ricreative, ludiche e sportive;
  4. Fornire appoggio, consulenza e aiuto alle famiglie dei portatori di handicap;
  5. Sostenere ed appoggiare le pubbliche amministrazioni nello sviluppo di una rete di servizi, onde garantire ed assicurare l’effettivo utilizzo, ai soggetti disabili, dei servizi medesimi;
  6. Promuovere ricerca anche culturale, religiosa, medica e scientifica nel settore per il raggiungimento di un progetto integrato tra genitori, tutori o figure similari, disabili, volontari ed operatori nell’ambito dei servizi sociali;
  7. Specializzare e qualificare operatori nelle attività ricreative e sportive con riguardo alla integrazione ed educazione dei soggetti disabili;
  8. Favorire l’informazione sulla natura degli handicap, mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze od interventi in dibattiti pubblici, fare opera di diffusione delle iniziative, delle terapie, dei metodi pedagogici e di quanto altro possa attuarsi in favore dei soggetti portatori di handicap;
  9. Progettare, gestire e promuovere attività volte a favorire la mobilità ed il trasporto dei portatori di handicap;
  10. Progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle pari opportunità;
  11. Promuovere la raccolta di fondi necessari, da destinare al raggiungimento degli scopi predetti;
  12. Collaborare con altre associazioni ed organizzazioni O.N.L.U.S. ed aderire alle iniziative da loro intraprese;
  13. Realizzare quanto altro non contemplato nei precedenti punti inerenti gli scopi dell’Associazione, che sarà utile, opportuno e necessario nell’interesse dei genitori, soci, volontari, tutori e figure similari e soprattutto persone handicappate;

con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-

Art. 3

L’Associazione potrà realizzare, acquistare o prendere in fitto immobili da adibire a sede del servizio, assumere il personale necessario a garantire continuità e controllo al servizio stesso, acquistare le attrezzature necessarie ad un suo efficiente svolgimento.

Si precisa che è fatto divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

L’Associazione potrà pubblicizzare il servizio svolto attraverso le opportune modalità e, in particolare, organizzare convegni mostre e seminari, organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, anche all’interno delle aziende, nonché svolgere le ricerche necessarie a valorizzare le proprie attività.

Per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, essa potrà ricevere donazioni ed erogazioni liberali sia dagli associati che da enti pubblici e privati.

Art. 4

– SOCI --

Possono essere Soci dell’Associazione, oltre ai genitori degli stessi disabili, le persone fisiche d’ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, le Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni pubbliche o private i cui scopi sociali siano compatibili con quelli indicati nel presente statuto.

Nell’Associazione si distinguono tre categorie di soci:

  1. Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  2. Soci ordinari: quelli che contribuiscono alle finalità dell’Associazione, mediante un contributo annuo;
  3. Soci sostenitori: quelli che contribuiscono alle finalità dell’Associazione, mediante un contributo annuo, ma che soprattutto, per la loro personalità, per la frequenza dell’Associazione o per aver svolto attività a favore dell’Associazione stessa, ne sostengano l’attività e la sua valorizzazione.

Coloro che desiderano diventare Soci, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo che decide in merito, inappellabilmente, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa.

Art. 5

Le Istituzioni, le Organizzazioni , le Associazioni, le persone fisiche e le persone giuridiche che, ritenendo validi gli scopi dell’Associazione, intendano contribuire con i mezzi più opportuni al raggiungimento e proseguimento degli stessi, pur senza la qualifica di Soci, con conseguenti diritti e doveri, vengono, su delibera del Consiglio Direttivo, registrati in un apposito elenco riservato agli Enti Benemeriti.

Art. 6

Le quote di adesione all’Associazione vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea dei Soci.

Art. 7

Possono recedere dalla qualifica di Soci coloro che:

  1. Presentano per iscritto una richiesta di dimissioni;
  2. Abbiano perduto i requisiti per tale qualifica;
  3. Non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, da ratificarsi nella prossima Assemblea generale dei Soci, provvede all’esclusione dei Soci che:

  1. Non sono più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che hanno perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. Non osservano le disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi statutari competenti;
  3. Svolgano attività contrastanti con gli interessi dell’Associazione;
  4. Senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto, legittimano l’esclusione.

I Soci inadempienti devono essere invitati, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo se trascorso un mese dal suddetto invito il loro stato sociale continui ancora ad essere di inadempienza.

 

Art. 9

– PATRIMONIO -

Il Patrimonio dell’Associazione è  costituito:

  1. Dalle quote sociali;
  2. Dai beni mobili ed immobili acquisiti anche a titolo gratuito dall’Associazione e/o realizzati;
  3. Da erogazioni, contributi e lasciti da chiunque corrisposti;
  4. Da contributi di Enti e da altre persone fisiche e giuridiche.

Art. 10

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. Dalle quote di adesione all’Associazione;
  2. Da ogni altra entrata che incrementi l’attivo dell’Associazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il budget dell’anno in corso.

Tali documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli stessi avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Inoltre è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 11

– ORGANI SOCIALI -

Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio Sindacale ( o Revisori dei Conti)
  4. Il Collegio dei Probiviri.

 

 

Art. 12

- ASSEMBLEA DEI SOCI -

L’Assemblea dei Soci  si riunisce sia in forma Ordinaria che Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria  provvede:

  1. All’approvazione del Bilancio d’Esercizio dell’Associazione;
  2. Alla elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
  3. All’approvazione di eventuali regolamenti interni.

L’Assemblea Straordinaria  delibera:

  1. Sulle modifiche allo Statuto dell’Associazione
  2. Sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

  1. In prima convocazione, quando sono presenti tanti soci il cui ammontare raggiunga il 50% più uno di tutti i soci  stessi dell’Associazione;
  2. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono votate e quindi approvate dalla maggioranza dei soci presenti.-

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 3/4 di tutti i Soci dell’Associazione.

L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da 1/5 dei Soci.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.

La convocazione dell’Assemblea sarà fatta mediante avviso da comunicare a tutti i Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza stessa.

L’Avviso di convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e la data e l’ora della eventuale seconda convocazione che potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L’Assemblea è di norma presieduta dal  Presidente dell’Associazione o da altro Socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa anche fra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall’Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta richiesta da tanti Soci presenti che rappresentino almeno 1/5 dei Soci presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la quota sociale versata.

Art. 13

– IL CONSIGLIO DIRETTIVO –

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 o 7  membri, tra i quali sia garantita la presenza femminile riservata alle madri degli stessi portatori di handicap, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Almeno tre dei  componenti il Consiglio Direttivo devono appartenere alla categoria dei Soci Fondatori, fino ad esaurimento o impossibilità fisica degli stessi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente, il  Vice Presidente ed il Segretario che può essere un consigliere oppure un persona estranea, appositamente delegata.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore dell’Associazione, stabilendone l’eventuale trattamento economico (rispettando il divieto di corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche) e normativo, nonché i poteri e le funzioni.

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione e le attribuzioni e soprattutto provvede alla scelta del personale dipendente e non, che riterrà idoneo,  al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa, sempre nel rispetto del divieto di corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche dietro domanda motivata di almeno 2/3 del Consiglio, quando lo stesso è composto da 3 membri, oppure 1/3 dei Consiglieri quando il Consiglio è composto da più di 3 membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della data della riunione e, nei casi d’urgenza, a mezzo  e-mail, telegramma, fax, fonogramma o raccomandata a mano, facendo in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della data stabilita per la riunione.

Le riunioni sono ritenute valide quando alle stesse siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti e le votazioni possono svolgersi in forma segreta  quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulta assente a più di tre sedute consecutive, è considerato decaduto, e viene sostituito dal primo dei Consiglieri non eletti, il quale dura in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dell’Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci.

Art. 14

– IL COLLEGIO SINDACALE o REVISORI DEI CONTI –

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi  e 2 supplenti, i quali durano in carica tre anni, e vengono eletti dall’Assemblea dei Soci.

In sede di elezioni dei componenti il collegio Sindacale, l’Assemblea dei Soci.

In sede di elezioni dei componenti il Consiglio Sindacale, l’Assemblea dei Soci provvede a nominare, fra loro, il Presidente.

I componenti il Collegio Sindacale, sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve seguire e sorvegliare l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione;  accertare la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del rendiconto patrimoniale ed economico alle stesse scritture contabili.

Il Collegio Sindacale può essere invitato dal Presidente dell’Associazione a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

– IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI –

Il Collegio dei Probiviri è composto a 1 a 3 membri, nominati dall’Assemblea dei Soci, che elegge tra i medesimi anche il Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcun compenso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio sociale, alla sua sostituzione provvede il Consiglio Direttivo fino alla prossima Assemblea dei Soci, la quale provvede o a confermarlo o a nominarne un altro.

L’Associazione ed i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi Sociali competenti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, pena la decadenza dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità ed il loro giudizio, in merito alla contestazione, è insindacabile e decisivo, in seno all’Associazione.

Art. 16

Sia ai componenti il Consiglio Direttivo che il Collegio Sindacale possono eventualmente essere devoluti dei compensi i cui importi devono essere stabiliti e deliberati di volta in volta dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto del divieto di corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compensa massimo previsto dal Decreto del presidente della Repubblica 10 Ottobre 1994 n. 645 e dal D. L. 21 Giugno 1995 n. 239, convertito dalla Legge 3 Agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

Art. 17

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere eventualmente sciolta nei casi previsti dal Codice Civile.

L’Assemblea dei Soci che ha dichiarato lo scioglimento dell’Associazione, deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 18

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 nr. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:

  1. Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sociale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  2. Obbligo di devolvere il Patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
  3. Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;
  4. In trasmissibilità del contributo associativo in ogni caso.

Art. 19

L’Esercizio Sociale ha la durata di un anno e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo Esercizio Sociale va dalla data di costituzione dell’Associazione al trentuno dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni Esercizio Sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio d’Esercizio, il quale, entro quattro mesi dalla chiusura dell’Esercizio Sociale, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci, per la sua approvazione.

Art. 20

Per quanto non previsto o regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.